RSPP - MODULO 'B9' SERVIZI TERZIARI

(“Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome, attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 23 giugno 2003 n. 195” e tenendo conto delle modifiche apportate dal D. Lgs. 81/08 in tema di tutela dei lavoratori. Questo provvedimento in)

10/10/2012 Bergamo (BG)

A chi è rivolto questo corso
RSPP è l'acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Si tratta del professionista esperto in Sicurezza (Safety) designato dai datori di lavoro per gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione (SPP), ovvero l' 'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori' (art. 2 lett. l) del D.Lgs.81/2008). L'art. 2 lett. f) del D.Lgs.81/2008 definisce il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (...omissis...) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi».
Le capacità ed i requisiti professionali del RSPP sono individuati dall'art. 32 del D.Lgs.81/2008, mentre i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono dettagliati all'art. 33, che al comma 1 specifica quanto segue: Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive [...] e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonchè alla riunione periodica [...]; f) a fornire ai lavoratori le informazioni [...].

Obiettivi del corso
La formazione viene organizzata in base alla pubblicazione sulla G.U. n. 37 del 14.2.2006, del provvedimento 26/01/2006 titolato “Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome, attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 23 giugno 2003 n. 195” e tenendo conto delle modifiche apportate dal D. Lgs. 81/08 in tema di tutela dei lavoratori. Questo provvedimento indica in maniera dettagliata tutti i requisiti che i corsi dovranno avere al fine di garantire una corretta formazione degli RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) e degli ASPP (Addetto Servizio Prevenzione e Protezione). In particolare:
Hanno l’obbligo di iscrizione al MODULO A solo gli RSPP e gli ASPP di nuova nomina (dopo l’entrata in vigore dell’Accordo) o nominati dopo il 15 agosto 2005 senza formazione.
Il MODULO B è obbligatorio per tutti gli RSPP e ASPP ad esclusione di:
•coloro che hanno più di 3 anni di nomina e che hanno svolto ininterrottamente l’incarico dal 13/02/2003 al 13/08/2003 – per i quali è prevista la partecipazione a corsi di aggiornamento (di seguito indicati con una “A”);
•coloro che hanno una laurea triennale o in ingegneria della sicurezza e protezione o in scienze della sicurezza e protezione o in tecnico della protezione dell’ambiente e nei luoghi di lavoro o lauree delle Classi L7 L8 L9 L17 L23
Per coloro che hanno l’esonero dal modulo B è obbligatorio frequentare il corso di Aggiornamento.
Il modulo B è valido solo per il macro settore in cui si opera e ha una durata variabile da 12 a 68 ore secondo il codice ATECO di appartenenza.
Il MODULO C è obbligatorio solo per i RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE e non sono previsti esoneri di frequenza. Per gli RSPP sono obbligatori i moduli A, B e C, mentre per gli ASPP sono obbligatori solo i moduli A e B.

Programma/Argomenti
LEZIONE TITOLO
1 RISCHIO CHIMICO CANCEROGENO BIOLOGICO
2 RISCHI PER LA SICUREZZA
3 RISCHIO INCENDIO

Attestato
Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08. La consegna dell’Attestato è comunque successiva al versamento della quota di parte

Numero di ore
12

Data di inizio del corso
10/10/2012

Sede del corso
Bergamo (BG)

La quota include
Il materiale didattico

scarica il programma

Per informazioni
T. 02 45495386
E. corsi@compendiaformazione.it


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